Opportunità per le aziende.
I finanziamenti previsti dall’art. 9 della Legge 53/00
La legge 53 del 2000 rappresenta una tappa fondamentale nel nostro paese sul tema della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Questa legge affronta in modo positivo l’equilibrio tra i diversi tempi della nostra vita: il tempo di lavoro, il tempo per la cura, il tempo per la formazione, il tempo per sé e per le relazioni sociali, i tempi delle città. Nello specifico prevede l’estensione del diritto a fruire dei congedi parentali, in particolare per i padri, l’istituzione dei congedi formativi e per la formazione continua, il coordinamento dei tempi delle città, la promozione delle banche del tempo, il sostegno alle azioni positive per la flessibilità di orario. E sono proprio le misure a favore delle imprese a sostegno della flessibilità previste dall’articolo 9 – modificato dalla L. 296/06 - che rappresentano il contributo più innovativo della norma.
Diverse sono le tipologie di progetti finanziabili:
a) progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di forme di flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro, con priorità per i genitori con bambini fino a 12 anni di età (15 anni se in affidamento o adozione)
b) percorsi formativi per lavoratori e lavoratrici al rientro dal congedo per finalità di conciliazione, con priorità per coloro che rientrano da un congedo di maternità, di paternità o parentale e con preferenza per progetti di formazione che, oltre all'aggiornamento professionale, siano destinati al rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte.
c) progetti per consentire la sostituzione del titolare o della titolare di impresa o del lavoratore e della lavoratrice autonomo/a, - anche a progetto - per esigenze legate alla conciliazione, con altro imprenditore/trice o lavoratore/trice autonomo/a, con priorità per genitori con figli fino ad un anno di età o con particolari carichi di cura
d) interventi e azioni volti a rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate nel contesto organizzativo e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, per lavoratori e lavoratrici con figli minori, disabili o anziani non autosufficienti a carico (voucher per assistenza ad anziani non autosufficienti, ludoteche, centri estivi, spazi gioco...)
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti:
Per le lettere a, b e d: imprese di diritto privato, individuali e collettive, anche a partecipazione pubblica; ASL e Aziende Ospedaliere.
Per la lettera c: titolari di impresa sia individuali che società di persone; lavoratori/trici autonomi; lavoratori e lavoratrici a progetto
Per essere ammessi a finanziamento i progetti devono dimostrare di:
- aver stipulato un accordo sindacale (per la lettera a, b e d) o un’intesa datoriale (lettera c)
Per informazioni:
Referenti di Genere: c/o Ufficio della Consigliera di Parità Tel. 0585/816706 – 672
Documentazione: