On-line il Prospetto Informativo Aziendale (legge 68/99)
La legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 40 (comma 4), ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.
Con la Circolare n. 2 del 22 gennaio 2010 il Ministero del Lavoro fornisce alcune indicazioni operative al fine di assicurare una omogenea applicazione della normativa.
La Circolare informa che sono obbligati ad inviare il prospetto informativo solo i "datori pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
I datori di lavoro pubblici e privati che, rispetto all'ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono quindi tenuti all'invio del prospetto informativo".
La Circolare, inoltre, prevede che "non essendo stato emanato il decreto interministeriale previsto dal novellato art. 9 comma 6, della legge 68/99, per i datori di lavoro obbligati all'invio del prospetto relativo all'anno 2009 secondo quanto previsto al punto 2 della presente circolare restano ferme le modalità di comunicazione telematica, fissate con la nota ministeriale prot. n. 8831.16 del 16 dicembre 2008.
Sintesi della nota ministeriale del 16/12/08
I datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in più province della medesima regione inviano i prospetti informativi aziendali ai sistemi informatici messi a disposizione dai servizi competenti. A tal fine è necessario
accreditarsi con le modalità in essere nella regione Toscana. Al momento dell’accreditamento i soggetti medesimi devono autocertificare il possesso dei prerequisiti, fatte salve le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da parte dell’amministrazione.
I datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in province di regioni diverse inviano i prospetti informativi aziendali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo
http://www.lavoro.gov.it/co/ProspettoInformativo/, secondo gli standard tecnici allegati alla circolare del 16 dicembre 2008. Il Ministero del Lavoro metterà a disposizione dei servizi competenti delle regioni tali prospetti per le successive attività gestionali derivanti dalla legge n.68/99.
I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, indicante la data, l’ora di ricezione, il codice di comunicazione ed i dati identificativi del soggetto che ha compilato il prospetto. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge e non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo.