TABELLA AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Criteri e parametri per la formazione delle graduatorie
A) Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono:
1) carico di famiglia;
2) reddito personale imponibile lordo riferito all’anno precedente;
3) stato di disoccupazione.
B) Computo degli elementi che concorrono alla formulazione della graduatoria:
1) a tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1000 punti
2) dai 1000 punti di partenza sono tolti i punti relativi allo stato di famiglia, si aggiungono i punti relativi al reddito e si tolgono infine i punti relativi al punteggio definito per lo stato di disoccupazione;
3) il candidato con punteggio minore in graduatoria precede il candidato con punteggio maggiore; in caso di parità i candidati più anziani di età anagrafica precedono i più giovani.
1) CARICO DI FAMIGLIA
A) Per carico di famiglia deve intendersi quello ricavato dallo stato di famiglia del lavoratore interessato per persone conviventi prive di reddito proprio o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.
B) Le persone a carico sono da considerare:
1) figlio minorenne disoccupato o studente;
2) coniuge o convivente more uxorio disoccupato;
3) figlio maggiorenne fino a 26 anni se disoccupato o studente;
4) figlio di qualsiasi età con invalidità oltre il 66%;
5) fratello o sorella minorenne solo nei casi di mancanza dei genitori o con genitori entrambi disoccupati;
6) fratello o sorella di qualsiasi età se invalido oltre il 66% solo in mancanza dei genitori o con i genitori entrambi disoccupati;
7) genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico, o di età inferiore se invalido con percentuale superiore al 66%.
C) Il punteggio sullo stato di famiglia si attribuisce sulla base dei seguenti parametri:
1) il punteggio del candidato o della candidata per figli minorenni e per persone invalide a carico con percentuale superiore ai 66% senza limiti di età, è diminuito di 12 punti;
2) il punteggio del candidato per i figli maggiorenni e per persone a carico non invalide è diminuito di 6 punti;
3) il punteggio del candidato disoccupato, appartenente a famiglia monoparentale è diminuito di un numero doppio di punti per ogni figlio minorenne a carico ovvero per ogni persona a carico a prescindere dal vincolo di parentela se invalido con percentuale superiore al 66%;
4) il punteggio del candidato disoccupato con fratello o sorella a carico, di qualsiasi età se invalido con percentuale di invalidità superiore al 66% è diminuito di un numero doppio di punteggio per ogni persona invalida a carico, solo in caso di mancanza di genitori, o con genitori in stato di disoccupazione;
5) il punteggio del candidato disoccupato con fratello o sorella minorenni a carico, solo in caso di mancanza di genitori, o con genitori in stato di disoccupazione, è diminuito di un numero doppio di punteggio per ogni persona a carico;
6) i punti per i figli a carico sono attribuiti ad entrambi i genitori disoccupati.
2) REDDITO PERSONALE
A) Per reddito personale si intende la situazione reddituale imponibile lorda dell’interessato riferita all’anno
precedente la pubblicazione dell’avviso dell’offerta di lavoro.
B) Il punteggio relativo al reddito personale è il seguente:
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FASCE DI REDDITO |
PUNTEGGIO |
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Da 0,00 a € 8.000,00 |
PUNT. 0 |
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Da € 8.001,00 a € 8.500,00 |
PUNT. + 1 |
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Da € 8.501,00 a € 9.000,00 |
PUNT.+ 2 |
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Da € 9.001,00 a € 9.500,00 |
PUNT.+ 3 |
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Da € 9.501,00 a € 10.001,00 |
PUNT. +6 |
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ogni ulteriore fascia di € 500,00di reddito |
Per +3 punti per ogni fascia |
3) STATO DI DISOCCUPAZIONE
A) Ai lavoratori che abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del d.lgs.
181/2000 è computata una diminuzione di punteggio di 30 punti.
B) Ai lavoratori iscritti ai sensi dell’articolo 16 della l. 56/1987 alla data del 31 dicembre 2002, che abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del d. lgs 181/2000 entro il 27 agosto 2003, sono riconosciuti, per il periodo pregresso di iscrizione nelle soppresse liste di collocamento ordinario, fino ad un massimo di 10 anni (con una diminuzione di punteggio massima di 74 punti).
Il punteggio è attribuito secondo i parametri di seguito indicati:
1) diminuzione di 1 punto per ogni mese di anzianità per un massimo di cinque anni (diminuzione massima di 60 punti);
2) diminuzione di 1 punto ogni 3 mesi (il punteggio si matura alla fine dei 3 mesi) per il sesto e il settimo anno (diminuzione massima 68 punti);
3) diminuzione di 1 punto ogni 6 mesi (il punteggio si matura alla fine dei 6 mesi) dall’ottavo fino al decimo anno (diminuzione massima 74 punti);
C) I predetti punteggi sono riconosciuti fino all’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata superiore a otto mesi ovvero a quattro mesi se “giovani” tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l’anno fiscale in corso.
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