CHE COS'È
E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
PER QUANTO TEMPO
Dal 1° gennaio 2008 viene corrisposta per 8 mesi ai soggetti di età inferiore ai 50 anni;
per 12 mesi a coloro che hanno un'età pari o superiore ai 50 anni.
QUANTO SPETTA
L’importo è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i 2 mesi successivi ed al 40 % per gli ulteriori mesi.
La contribuzione figurativa è riconosciuta per l'intero periodo.
NOTA
Tali incrementi non trovano applicazione ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinaria o speciale, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti prevista dall'art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988.
QUANDO CESSA
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
- ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
- viene avviato ad un nuovo lavoro
- diventa titolare di pensione diretta
- perde lo stato di disoccupazione.
LA DOMANDA
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria (mod. DS 21) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda va consegnata direttamente alla sede Inps o al Centro per l’impiego competente per residenza oppure tramite i Patronati oppure inviata per posta.
Alla domanda devono essere allegati:
- la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) compilata dall’ultimo datore di lavoro;
- il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- la richiesta di detrazioni Irpef.
I modelli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Moduli”.
IL PAGAMENTO
L'indennità può essere riscossa:
- con assegno circolare;
- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
L’INDENNITA’ ORDINARIA