La Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” ha come finalità la promozione di un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione mediante l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di Soggetti portatori di handicap, l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione nonché il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
In particolare l’art. 6 della citata legge riconosce il diritto del lavoratore al congedo per la partecipazione ad attività di formazione, prevedendo il finanziamento di due tipologie di progetti:
a) Progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali tra imprese e organizzazioni sindacali, che prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro
b) Progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.